Notizie dal Comune
Hai un cane? Queste sono le regole da rispettare a Vicovaro
- Dettagli
- Categoria: Notizie dal Comune di Vicovaro
- Pubblicato: Martedì, 16 Settembre 2014 10:58
- Scritto da Administrator
- Visite: 3991
Riportiamo un estratto dell'ordinanza n. 31 del Comune di Vicovaro per la gestione dei cani su aree pubbliche.
Oltre l'ordinanza noi confidiamo sempre nella civiltà e nell'educazione dei cittadini.
Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili dell'attuazione delle disposizioni di legge, regolamenti ed ordinanze. Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente od occasionalmente della gestione e/o custodia del cane.
FUGA DAL LUOGO PRIVATO DI DETENZIONE.
ll proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni ed adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga dell'animale dal luogo di abituale custodia saranno accalappiati ed ai proprietari verrà applicata una sanzione per l'omessa custodia.
ACCESSO DEGLIANIMALI NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTIAL PUBBLICO
E' assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle aree pubbliche intese come vie, piazze, portici, campi sportivicomunali, palestre comunali, parchi o giardini pubblicie cimiteri. E' vietato lasciato vagare i cani negli appezzamenti di verde pubblico che adornano le strade, le aiuole, le rotatorie e gli edifici pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole quando si trovano nelle aree indicate precedentemente devono essere tenuti costantemente al guinzaglio. ll guinzaglio non può essere più lungo di metri 2(due). ll detentore deve comunque adottare tutte le cautele necessarie affinché I'animale non possa sfuggirgli e/o nuocere alle persone e ad altri animali e/o causare danni a cose in seguito al suo comportamento. I cani non possono mai essere portati o accedere nelle aree in cui esistono giochi pubblici per bambini e comunque devono essere tenuti ad una distanza minima di 20 metri da ogni singola struttura digioco. L'accompagnamento dei cani nelle aree sopra indicate è consentito nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, eventualmente emanata dal Ministero della Saluti.
DISPOSIZIONI IGENICO SANITARIE.
ll detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi ritenuti più appropriati (palette di plastica, sacchetti, etc.), le deiezioni degli animali che conduce nelle aree pubbliche. I detentori dei cani devono sempre dimostrare di essere in possesso del materiale necessario per adempiere al disposto del comma precedente. A richiesta del personale addetto ai controlli sul rispetto delle disposizioni normative i detentori di cani dovranno mostrare di possedere i mezzi di raccolta previsti. Le deiezioni debitamente chiuse in sacchetti o contenitori idonei, dovranno essere depositati nei contenitori Gli animali affetti da malattia trasmissibili all'uomo o infestati da pulci, zecche o altri parassiti non possono essere condotti su aree pubbliche né accedere a luoghi pubblici. E' fatto obbligo, dopo aver alimentato colonie di felini in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole ed i resti di cibo a terra.
QUIETE PUBBLICA.
I possessori/detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure alfine di evitare situazioni di disturbo dei confinanti in seguito a rumori provocati daicani. I cani dovranno essere custodi all'interno delle aree private di proprietà del possessore del cane in maniera tale da ridurre al massimo l'eventuale disturbo della quiete. Dovranno altresì assicurarsi che i cani non possano mordere chi transita nelle immediate vicinanze dell'area ove è tenuto il cane, evitando che questi possa portare il morso a chi transita nell'area pubblica.
OBBLIGHIE SANZIONI
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare, per quanto di competenza la presente ordinanza. - Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n.26712000, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà I'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00; - il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'impoÉo di €. 50,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, owero dalla notifica della violazione; - entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documentie possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Sono esentati dalle presenti disposizioni i cani al servizio di ciechi, di polizia, delle Forze Armate, di soccorso e/o di protezione civile e deiW.FF. Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizionicontenute negliarticoliseguenti: - 659 C.P. " disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", - 672 C.P. "omessa custodia e malgoverno dianimali", - 2052 C.C. "danno cagionato da animali"
Commenti